Un diritto alla settimana: verso la Marcia per la Pace. Articolo 30

Siamo al capitolo conclusivo della nostra maratona di diritti verso la Marcia per la Pace Perugia-Assisi, che avrà luogo domenica prossima 9 ottobre 2016 e a cui, come ogni anno, parteciperemo anche noi Cultunauti.

Chiudiamo questo lungo percorso con l’articolo conclusivo della Dichiarazione universale dei diritti umani; a seguire, citazioni di diverse fonti come spunti di riflessione.

Ci vediamo alla Marcia!


 

 

Articolo 30

Nulla nella presente Dichiarazione può essere interpretato nel senso di implicare un diritto di un qualsiasi Stato, gruppo o persona di esercitare un’attività o di compiere un atto mirante alla distruzione di alcuno dei diritti e delle libertà in essa enunciate.


  •  Tratto da Internazionale.it – Categoria “Diritti umani”

·    09 MAG 2016 Ucciso in Pakistan un noto attivista per i diritti umani. Quattro uomini hanno sparato a Khurram Zaki in un ristorante di Karachi, verso la mezzanotte (ora locale) del 7 maggio. Zaki, 40 anni, curava il sito Let us build Pakistan da cui denunciava l’estremismo religioso e la violenza settaria. L’attentato è l’ultimo di una seriecontro i difensori dei diritti umani nel paese.

·    13 GIU 2016 Arrestato un attivista per i diritti umani in Bahrein. Nabeel Rajab, figura di spicco del movimento per i diritti umani e presidente del Centro per i diritti umani del Bahrein è stato arrestato dalla polizia mentre si trovava nella sua casa, i motivi dell’arresto non sono ancora chiari. A cinque anni dalle primavere arabe gli attivisti del paese del Golfo sono sottoposti a continui arresti e pressioni da parte delle forze di polizia.

·    11MAR 2016 L’ipocrisia dell’Europa riguardo ai profughi è sconfinata. Le critiche piovono da tutte le parti. Concluso con un paese dove le libertà sono calpestate sempre più spesso, l’accordo sui profughi raggiunto il 7 marzo tra Unione europea e Turchia è denunciato con veemenza come un tradimento dei princìpi democratici.

·    29 NOV 2015 I nodi delle ingiustizie subite dalle donne peruviane. Negli anni novanta, in Perù, 272mila donne e 22mila uomini furono sterilizzati nel corso di una campagna di pianificazione demografica lanciata dal governo di Alberto Fujimori. Migliaia di persone denunciarono di aver subìto l’intervento senza appropriate informazioni e senza avere dato il loro consenso.

·    27 NOV 2015 L’Arabia Saudita si prepara a eseguire condanne a morte di massa. Secondo i media locali, Ryadh ha in programma di compiere presto almeno 52 esecuzioni in un solo giorno. Si tratterebbe soprattutto di condannati per terrorismo, ma anche di oppositori al governo appartenenti alla minoranza sciita, come denuncia Amnesty international.

·    12NOV 2015 La Cina usa ancora torture contro gli oppositori. La denuncia arriva da un’inchiesta di Amnesty international, basata su più di quaranta interviste ad avvocati cinesi per i diritti umani. Secondo l’organizzazione la riforma del codice di procedura penale, introdotta nel 2013, non ha risolto la situazione.

·    22GIU 2015 La commissione dell’ONU accusa Israele e Hamas di crimini di guerra nella Striscia di Gaza. Una commissione di inchiesta indipendente nominata dal Consiglio per i diritti umani delle Nazioni Unite, ha pubblicato un rapporto in cui si accusano Israele e Hamas di probabili crimini di guerra, commessi nell’ambito della guerra nella Striscia di Gaza dell’estate 2014.

·    08 GIU 2015 Secondo l’Onu l’Eritrea potrebbe aver commesso crimini contro l’umanità. Il governo dell’Eritrea potrebbe avere commesso crimini contro l’umanità nei confronti della sua popolazione. Lo denuncia un rapporto della Commissione d’inchiesta delle Nazioni Unite sui diritti umani nel paese, che raccoglie testimonianze su esecuzioni, schiavitù sessuale e lavoro forzato.

·    25 MAG 2015 Critiche internazionali contro la legge sulle ong approvata in Russia. L’Unione europea si è unita agli Stati Uniti nella condanna della legge approvata dalla Russia che espande l’autorità di Mosca sulle organizzazioni non governative. La legge, firmata dal presidente Vladimir Putin il 23 maggio, dà alle autorità il potere di bandire le ong straniere e prevede sei anni di carcere per i dipendenti delle ong ritenuti colpevoli di lavorare per agenti stranieri.

In una nota il portavoce del servizio estero dell’Unione europea ha definito la legge “un passo preoccupante in una serie di restrizioni sulla società civile, la stampa indipendente e l’opposizione politica”, che limiterà “la libertà di parola e dei mezzi d’informazione, oltre al pluralismo delle opinioni”. Anche il dipartimento di stato degli Stati Uniti ha espresso la sua “preoccupazione” per l’approvazione della legge, aggiungendo che “questo nuovo potere limiterà ulteriormente il lavoro della società civile in Russia”. In una dichiarazione congiunta, Amnesty international e Human rights watch hanno scritto che la nuova misura “aumenterà la repressione che sta inaridendo la società civile russa”.

In base alla nuova legge, sarà il ministero degli esteri di Mosca a stabilire se un’organizzazione straniera è “indesiderabile”, passando in rassegna una serie di materiali e documenti forniti dal ministero dell’interno e dalle agenzie della sicurezza. Il ministero della giustizia avrà il compito di redigere la “lista nera”.

·    19MAG 2015 Un rapporto denuncia violenze sessuali su larga scala da parte della polizia in Egitto.
Il rapporto dell’organizzazione non governativa International Federation for Human Rights (Fidh) ha suggerito che le forze di sicurezza egiziane esercitano violenza sessuale “su larga scala” contro i detenuti. Nell’indagine si parla di abusi ai danni di uomini, donne e bambini come strumento per “eliminare ogni forma di protesta pubblica”. Molti detenuti, dopo l’arresto, secondo il rapporto devono affrontare test di verginità, stupri e violenze di gruppo.

Il ministero dell’interno egiziano, sentito dalla Bbc, ha preso tempo per studiarsi il documento prima di qualsiasi commento. Secondo la Fidh, gli episodi di violenza sessuale da parte di poliziotti, agenti dei servizi segreti e militari sarebbero aumentati dopo il colpo di stato militare del 3 luglio 2013 che ha portato al potere il generale Abdel Fattah al Sisi. I casi in cui i responsabili sono puniti o sanzionati sarebbero poi rarissimi, tanto che l’ong ha denunciato una “cinica strategia politica che punta a mettere sotto silenzio tutta l’opposizione”.

·    06NOV 2015 La lotta contro la schiavitù in Mauritania non è ancora finita. Quando l’attivista mauritana Mariem Mint Cheikh Dieng è arrivata in missione in Europa, alla fine di giugno del 2015, il suo compagno nella lotta contro la schiavitù Biram Dah Abeid era in carcere già da quasi otto mesi. Biram e Mariem fanno parte nell’Iniziativa per la rinascita del movimento abolizionista fondata nel 2008 contro una pratica illegale ma ancora diffusa in Mauritania.

  • Articolo 30 – Non violateli più. Commento del prof. Antonio Papisca, Cattedra UNESCO Diritti umani, democrazia e pace presso il Centro interdipartimentale sui diritti della persona e dei popoli dell’Università di Padova

Questo Articolo chiude la Dichiarazione universale. Ogni articolo come la tappa di un pellegrinaggio sulla via della promozione della eguale dignità di “tutti i membri della famiglia umana”. Ogni diritto una sosta, per interiorizzarne un valore universale e motivarci all’azione.

L’Articolo 30 è particolarmente impegnativo. Innanzitutto perché tra i suoi destinatari mette insieme gli stati, i gruppi, le singole persone, tutti accomunati dall’obbligo di non porre in atto comportamenti che abbiano come scopo la distruzione dei diritti e delle libertà fondamentali quali riconosciuti dalla Dichiarazione universale e dalle successive Convenzioni giuridiche che formano il vigente Diritto internazionale. Questa ‘comunanza’ di soggetti sta ad indicare che la persona umana in quanto tale è soggetto di Diritto internazionale. Si parla di “distruzione”, assumendo che ci sono atti privati e pubblici che possono condurre appunto all’annientamento dei diritti internazionalmente riconosciuti. Anche una singola persona, se particolarmente potente, può distruggere la meravigliosa costruzione universale dei diritti. L’omicidio, la pena di morte, la guerra, politiche di asservimento all’economia senza regole uccidono i diritti umani. Chi delibera l’aggressione ad un paese o la realizzazione di una “guerra preventiva” incorre nel perentorio divieto dell’Articolo 30. Ci sono teorie e pubblicazioni che, più o meno subdolamente, inneggiano alle guerre sante o rispolverano l’incubo del bellum iustum o spiegano (giustificano…) lo scontro delle civiltà: i loro autori incorrono nella sanzione morale dell’Articolo 30.

C’è anche chi riconosce di aver sbagliato facendo guerre preventive o strozzando la vita sociale con l’”aggiustamento strutturale”: ci si domanda se non sia il caso di allargare la tipologia dei crimini contro l’umanità. La guerra preventiva, con tutto quello che ha provocato, non è una marachella. Lo stesso dicasi per certe decisioni di politica economica. La logica dei due pesi-due misure è incompatibile con la giustizia dei diritti umani.

Il contenuto dell’Articolo 30, suffragato da competente dottrina e giurisprudenza interna e internazionale, dice che i diritti umani e le libertà fondamentali non sono una concessione degli Stati, non sono spiegabili con teorie contrattualistiche. I diritti fondamentali sono innati, una volta formalmente riconosciuti con appropriati strumenti giuridici (Costituzioni, Convenzioni giuridiche internazionali) non possono essere cancellati anche se ad esercitare questo compito barbarico fosse un parlamento. Non è dato tornare indietro. Il messaggio che l’Articolo 30 rivolge agli stati e a tutti è: andare avanti, sulla via del perfezionamento degli ordinamenti e delle politiche avendo come punto di riferimento la centralità della persona umana e il superiore-migliore interesse dei bambini.

In certi ambienti di erudita supponenza persiste il vizio salottiero di continuare a disquisire sul fondamento dei diritti umani, nella piena ignoranza di ciò che si è costruito e sviluppato, in termini di diritto e di mobilitazione operativa, a partire dalla Dichiarazione universale. Si fa finta di non essere stati (opportunamente, felicemente) presi in contropiede dall’Articolo 1 della Dichiarazione. Invece di partire da ciò che c’è di obiettivamente buono e positivo per passare all’applicazione delle norme, a fare dei diriti umani un’Agenda politica puntuale e incalzante, si tenta di rimettere in discussione tutto e ripartire da zero. Oppure, in ambienti meno salottieri, si insiste nel denunciare le violazioni dei diritti umani per concludere che le ‘carte’ giuridiche sono inutili, i diritti umani sono un’invenzione dell’occidente, non sono comprensibili in altre culture, e via dicendo. Anche in questo caso si fa il gioco di quanti, in posizione di potere, vogliono riportare all’ora zero l’orologio del Diritto internazionale dei diritti umani. Classi governanti di potenti stati è come se si fossero pentite di ciò che i loro padri illuminati hanno “inventato” nel corso degli anni quaranta del secolo ventesimo.

E invece, la strada maestra è quella che, lungi dall’azzerare, parte dalla conoscenza di ciò che di buono è stato impiantato negli ultimi sessanta anni: per denunciare le violazioni dei diritti umani – non le norme che li riconoscono! – e, soprattutto, per fare dei diritti umani altrettanti punti all’ordine del giorno dell’Agenda politica.
In conclusione sul punto, se la legge è buona e giusta, si parta dalla legge per applicarla, non dalle sue violazioni per buttarla nel cestino.
Non si abbia reticenza a dire che i diritti umani sono universali: c’è l’universalità logica (un diritto umano o diritto fondamentale non è tale se non è universale) e c’è l’universalizzazione reale, sul campo, dei diritti umani: ovunque nel mondo, dove si attenta alla vita e all’integrità fisica e psichica della persona, dove ci sono guerre, violenze sulle donne e i bambini, epidemie, fame, sete, deforestazioni, sale l’invocazione, anzi il grido: diritti umani,  parole percepite come equivalenti a ‘bisogni vitali’, a ‘urgenze esistenziali’. Certamente, c’è un problema di inculturazione all’interno delle storie particolari dei popoli e dei gruppi: i sistemi regionali dei diritti umani – europeo, interamericano, africano, l’incipiente sistema arabo – esistono per rispondere a questa necessità. Dal canto loro, gli studiosi dei diritti umani si sforzano di individuare principi e valori che sono comuni alle radici delle grandi culture.

La democrazia è certamente un valore e un diritto fondamentale radicato nella dignità umana, ma la democrazia-metodo varia a seconda dei contesti. E comunque, il discorso dei diritti umani è quello della gradualità, della comunicazione, della dialogicità, del dare l’esempio.
Nell’ultima tappa della nostra piccola maratona, c’è una dedica: ai “difensori dei diritti umani”, in particolare ai tanti che hanno animato e animeranno la Marcia per la Pace Perugia-Assisi , perché si confermino nella loro determinazione di portare avanti, con rinnovata lena, la costruzione di un altro mondo, segnato dal rispetto di tutti i diritti umani per tutti.
C’è la consegna a ognuno/a della Magna Charta dei difensori dei diritti umani, contenuta nella Dichiarazione delle Nazioni Unite del 2011 “sulla responsabilità degli individui, dei gruppi e degli organi della società di promuovere e proteggere i diritti umani e le libertà fondamentali universalmente riconosciuti”.

  • Dichiarazione delle Nazioni Unite sull’educazione e la formazione ai diritti umani. Data di adozione e entrata in vigore: 19/12/2011. Organizzazione che ha prodotto il documento: ONU – Organizzazione delle Nazioni unite.

L’Assemblea Generale,

Riaffermando gli obiettivi e i principi della Carta delle Nazioni Unite riguardanti la promozione e l’incoraggiamento del rispetto di tutti i diritti umani e libertà fondamentali per tutti senza distinzione di razza, sesso, lingua o religione,

Riaffermando anche che ogni individuo e ogni organo della società devono lottare con l’insegnamento e l’educazione per promuovere il rispetto dei diritti umani e delle libertà fondamentali, Riaffermando inoltre che ognuno ha il diritto all’educazione e che l’educazione deve essere diretta al pieno sviluppo della personalità umana e del senso della sua dignità, e rendere capaci tutte le persone di partecipare effettivamente in una società libera e promuovere la comprensione, la tolleranza e l’amicizia tra tutte le nazioni e tutti i gruppi razziali, etnici o religiosi, nonché favorire le attività delle Nazioni Unite per il mantenimento della pace, della sicurezza e la promozione dello sviluppo e dei diritti umani,

Riaffermando che gli Stati sono obbligati, come sancito nella Dichiarazione universale dei diritti umani, nel Patto internazionale sui diritti economici, sociali e culturali e in altri strumenti giuridici sui diritti umani, a garantire che l’educazione sia finalizzata a rafforzare il rispetto dei diritti umani e delle libertà fondamentali, Riconoscendo la fondamentale importanza dell’educazione e della formazione ai diritti umani nel contribuire alla promozione, protezione ed effettiva realizzazione di tutti i diritti umani,

Riaffermando l’appello della Conferenza mondiale sui diritti umani, svoltasi a Vienna nel 1993, indirizzato a tutti gli Stati e a tutte le istituzioni perché includano i diritti umani, il diritto umanitario, la democrazia e lo stato di diritto nei curricula di tutte le istituzioni dell’apprendimento, e affermando che l’educazione ai diritti umani deve comprendere la pace, la democrazia, lo sviluppo e la giustizia sociale, come stabilito negli strumenti internazionali e regionali sui diritti umani, al fine di conseguire una comune comprensione e consapevolezza in vista del rafforzamento di un impegno universale per i diritti umani,

Richiamando il documento conclusivo del World Summit 2005, in cui i Capi di Stato e di Governo hanno sostenuto la promozione dell’educazione e dell’apprendimento dei diritti umani a tutti i livelli, compresa l’implementazione del Programma mondiale per l’educazione ai diritti umani, e incoraggiato tutti gli Stati a sviluppare iniziative al riguardo,

Motivata dal desiderio di mandare un forte segnale alla comunità internazionale per potenziare tutti gli sforzi nel settore dell’educazione e della formazione ai diritti umani attraverso un impegno collettivo di tutti i portanti interesse,

Dichiara quanto segue:

Articolo 1

1. Ognuno ha il diritto a conoscere, cercare e ricevere informazioni su tutti i diritti umani e le libertà fondamentali e deve avere accesso all’educazione e alla formazione ai diritti umani.

2. L’educazione e la formazione ai diritti umani è essenziale per la promozione dell’universale rispetto e osservanza di tutti i diritti umani e di tutte le libertà fondamentali per tutti, conformemente ai principi di universalità, indivisibilità e interdipendenza dei diritti umani.

3. L’effettivo godimento di tutti i diritti umani, in particolare del diritto all’educazione e l’accesso all’informazione, rende possibile l’accesso all’educazione e alla formazione ai diritti umani.

Articolo 2

1. L’educazione e la formazione ai diritti umani comprende tutte le attività di educazione, formazione, informazione, coscientizzazione e apprendimento intese a promuovere l’universale rispetto e osservanza di tutti i diritti umani e libertà fondamentali e quindi a contribuire, tra l’altro, alla prevenzione delle violazioni e degli abusi dei diritti umani fornendo alle persone conoscenza, abilità e comprensione e sviluppando le loro attitudini e i loro comportamenti, per renderle effettivamente capaci di contribuire alla costruzione e alla promozione di una cultura universale dei diritti umani.

2. L’educazione e la formazione ai diritti umani comprende l’educazione: a) sui diritti umani, che comprende l’acquisizione della conoscenza e della comprensione delle norme e dei principi dei diritti umani, i valori che li sottendono e i meccanismi per la loro protezione;

b) attraverso i diritti umani, che comprende un apprendimento e un insegnamento tali da rispettare i diritti sia degli educatori sia dei discenti;

c) per i diritti umani, che comprende la messa in grado effettiva delle persone di godere ed esercitare i loro diritti e di rispettare e sostenere i diritti degli altri.

Articolo 3

1. L’educazione e la formazione ai diritti umani è un processo di educazione permanente che interessa tutte le età.

2. L’educazione e la formazione ai diritti umani interessa tutte le parti della società, ad ogni livello compresa l’educazione materna, primaria, secondaria e universitaria, tenendo in considerazione la libertà accademica ove necessario, e tutte le forme di educazione, formazione e apprendimento, nel contesto sia pubblico e privato, formale, informale e non formale. Essa comprende, tra l’altro, la formazione professionale, in particolare la formazione dei formatori, degli insegnanti e del personale dello Stato, l’educazione continua, l’educazione popolare nonché le attività di pubblica informazione e coscientizzazione.

3. L’educazione e la formazione ai diritti umani deve usare linguaggi e metodi appropriati per i gruppi di riferimento, tenendo conto dei loro specifici bisogni e condizioni.

Articolo 4

L’educazione e la formazione ai diritti umani deve essere basata sui principi della Dichiarazione universale dei diritti umani e dei principali trattati e strumenti giuridici, in vista di:

a) accrescere la consapevolezza, la comprensione e l’accettazione delle norme e principi universali dei diritti umani, così come delle garanzie per la protezione dei diritti umani e libertà fondamentali ai livelli internazionali, regionali e nazionale;

b) sviluppare una cultura universale dei diritti umani, in cui ognuno sia consapevole dei propri diritti e responsabilità nei confronti dei diritti degli altri, e promuovere lo sviluppo dell’individuo quale membro responsabile di una società libera, pacifica, pluralista e inclusiva;

c) perseguire l’effettiva realizzazione di tutti i diritti umani e promuovere la tolleranza, la non discriminazione e l’eguaglianza;

d) assicurare eguali opportunità per tutti mediante l’accesso ad una educazione e formazione ai diritti umani di qualità, senza discriminazione alcuna;

e) contribuire alla prevenzione delle violazioni e degli abusi dei diritti umani e a combattere e sradicare qualsiasi forma di discriminazione, razzismo, stereotipizzazione e incitamento all’odio, nonché le sottostanti attitudini e pregiudizi ostili.

Articolo 5

1. L’educazione e la formazione ai diritti umani, sia essa impartita da attori pubblici o privati, deve basarsi sui principi di eguaglianza, dignità umana, inclusione e non discriminazione, in particolare di eguaglianza tra ragazze e ragazzi e tra donne e uomini.

2. L’educazione e la formazione ai diritti umani deve essere accessibile e disponibile a tutte le persone e deve tener conto oltre che dei bisogni e delle aspettative anche delle particolari sfide e barriere affrontate dalle persone in situazioni e gruppi vulnerabili e svantaggiati, comprese le persone con disabilità, al fine di promuovere l’empowerment e lo sviluppo umano e di contribuire all’eliminazione delle cause dell’esclusione e dell’emarginazione, nonché mettere in grado ognuno di esercitare tutti i propri diritti.

3. L’educazione e la formazione ai diritti umani deve includere e arricchire, e trarre ispirazione da, la diversità delle civiltà, religioni, culture e tra- Dichiarazione delle Nazioni Unite sull’educazione e la formazione ai diritti umani 168 dizioni dei differenti paesi nella misura in cui è riflessa nell’universalità dei diritti umani.

4. L’educazione e la formazione ai diritti umani deve tener conto delle diverse circostanze economiche, sociali e culturali nel promuovere iniziative locali allo scopo di incoraggiare il conseguimento del comune obiettivo della realizzazione di tutti i diritti umani per tutti.

Articolo 6

1. L’educazione e la formazione ai diritti umani deve capitalizzare e fare uso delle nuove tecnologie dell’informazione della comunicazione, così dei media, per promuovere tutti i diritti umani e le libertà fondamentali.

2. Le arti devono essere incoraggiate quale strumento di formazione e di crescita di consapevolezza nel campo dei diritti umani.

Articolo 7

1. Gli Stati, e le pertinenti autorità governative se del caso, hanno la responsabilità primaria di promuovere e assicurare l’educazione e la formazione ai diritti umani, da sviluppare e realizzare in uno spirito di partecipazione, inclusione e responsabilità.

2. Gli Stati devono creare un ambiente sicuro e abilitante per l’impegno della società civile, del settore privato e degli altri portanti interesse nell’educazione e nella formazione ai diritti umani, in cui i diritti umani e le libertà fondamentali per tutti compresi quelli di coloro che sono impegnati nel processo siano pienamente protetti.

3. Gli Stati devono adottare misure, individualmente e attraverso l’assistenza e la cooperazione internazionale, allo scopo di assicurare, al massimo delle loro risorse disponibili, la progressiva realizzazione dell’educazione e della formazione ai diritti umani con mezzi appropriati, compresa l’adozione di misure legislative e amministrative e di politiche.

4. Gli Stati, e le pertinenti autorità governative se del caso, devono assicurare una adeguata formazione del personale della pubblica amministrazione, dei magistrati, del personale di polizia e militare, nella materia dei diritti umani e, ove appropriato, del diritto internazionale umanitario e del diritto internazionale penale, nonché promuovere una adeguata formazione nei diritti umani degli insegnanti, dei formatori e di altri educatori e personale privato che agisce a nome dello Stato.

Articolo 8

1. Gli Stati devono sviluppare e promuovere, ai livelli appropriati, lo sviluppo di strategie e politiche e, ove appropriato, piani d’azione e programmi intesi a implementare l’educazione e la formazione ai diritti umani, per esempio attraverso la sua integrazione nei curricula scolastici e di formazione. Così facendo, essi devono tener conto del Programma mondiale per l’educazione ai diritti umani, nonché di specifici bisogni e priorità nazionali e locali.

2. La concezione, l’implementazione, la valutazione e il follow-up di tali strategie, piani d’azione, politiche e programmi devono coinvolgere tutti DOCUMENTAZIONE 169 i più diretti portanti interesse, compreso il settore privato, la società civile e le istituzioni nazionali per i diritti umani, promuovendo, ove appropriato, iniziative con molteplicità di soggetti portanti interesse.

Articolo 9

Gli Stati devono promuovere l’istituzione, lo sviluppo e il potenziamento di istituzioni nazionali per i diritti umani efficaci e indipendenti, in conformità ai Principi di Parigi, riconoscendo che tali istituzioni nazionali possono giocare un ruolo importante compreso, ove necessario, un ruolo di coordinamento, nel promuovere l’educazione e la formazione ai diritti umani mediante, tra l’altro, la crescita di consapevolezza e la mobilitazione di rilevanti attori pubblici e privati.

Articolo 10

1. Vari attori nella società civile, compresi tra gli altri le istituzioni educative, i media, le famiglie, le comunità locali, le istituzioni di società civile comprese le organizzazioni non governative, i difensori dei diritti umani e il settore privato hanno un ruolo importante da esercitare nel promuovere e fornire l’educazione e la formazione ai diritti umani.

2. Le istituzioni della società civile, il settore privato e altri significativi soggetti portanti interesse sono incoraggiati ad assicurare una adeguata educazione e formazione ai diritti umani per il loro staff e il loro personale.

Articolo 11

Le Nazioni Unite e le organizzazioni internazionali e regionali devono fornire l’educazione e la formazione ai diritti umani al loro personale civile e al personale militare e di polizia in attività sotto i loro mandati.

Articolo 12

1. La cooperazione internazionale a tutti i livelli deve supportare e rafforzare gli sforzi nazionali anche, ove applicabile, a livello locale al fine di realizzare l’educazione e la formazione ai diritti umani.

2. Gli sforzi complementari e coordinati ai livelli internazionale, regionale, nazionale e locale possono contribuire ad una più efficace realizzazione dell’educazione e della formazione ai diritti umani.

3. Il finanziamento volontario di progetti e iniziative nel campo dell’educazione e della formazione ai diritti umani deve essere incoraggiato.

Articolo 13

1. I meccanismi internazionali e regionali per i diritti umani devono, nell’ambito dei rispettivi mandati, prendere in considerazione l’educazione e la formazione ai diritti umani nel loro lavoro.

2. Gli Stati sono incoraggiati a includere, ove appropriato, nei loro rapporti ai pertinenti meccansimi sui diritti umani, l’informazione sulle misure che essi hanno adottato nel campo dell’educazione e della formazione ai diritti umani.

Articolo 14

Gli Stati devono adottare appropriate misure per assicurare l’effettiva implementazione della presente Dichiarazione e il relativo follow-up e rendere disponibili le risorse necessarie a questo fine.

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